03
Lug
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Modifiche al Testo Unico in materia di sport

Inviato il in Turismo, Cultura e Sport

 

Nella seduta del 20 giugno 2014 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Matteo Rossi, ha approvato il disegno di legge n. 150/2014 dal titolo “Modifiche ed integrazioni  alla legge regionale 7 ottobre  2009, n.40 Testo unico della normativa in materia di sport”.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di modificare, adeguandolo alle più recenti interpretazioni in materia, il contenuto degli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale n. 40/2009 “Testo unico della normativa in materia di sport “che, come noto, ha recepito una norma nazionale ( legge 27 dicembre 2002, n. 289)  che testualmente recita: “ Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”.

A tale proposito, viene introdotta la differenza tra impianto sportivo a rilevanza economica ed impianto sportivo privo di rilevanza economica, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 113 e 113 – bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ( che disciplinano, rispettivamente, le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ) e da recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato.

Occorre poi ricordare che, per i servizi aventi rilevanza economica, trovano applicazione le norme contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 ( Codice dei contratti pubblici ) e quindi l’ente locale che intende affidare a terzi la gestione di un impianto sportivo di rilevanza economica deve seguire la specifica procedura dell’evidenza pubblica, salvo il ricorso alla cosiddetta gestione “in house”, come previsto dall’articolo 15, comma 3, del D.L. 135/2009, convertito in legge n. 166/2009.

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03
Lug
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Modifiche alla Legge finanziaria 2014 e altre disposizioni

Inviato il in Attività istituzionale

 

Nella seduta del 20 giugno 2014 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Sergio Rossetti, ha approvato il disegno di legge n. 149/2014 dal titolo “Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n.41 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2014) e altre disposizioni finanziarie”. ( vedi legge regionale n. 41/2013 )

La Regione finanzia un fondo speciale di 2 milioni di euro, di parte corrente, destinati al settore dello Sport per il finanziamento di un disegno di legge rivolto alla promozione ed organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo nell’ambito dell’organizzazione delle iniziative collaterali in occasione di Milano Expo 2015.

Il DDL introduce una modifica alla legge regionale n. 66/1994 “Tasse sulle concessioni regionali”

Durante l’approvazione della legge regionale n. 8/2014 “Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico”, è stato introdotto un emendamento che istituisce i titoli abilitativi di tipo E, ossia  “permessi temporanei di pesca” di durata inferiore ad un anno; tale modifica sarebbe finalizzata a consentire un potenziale afflusso anche di pescatori occasionali, con conseguente maggiore fruizione del territorio rurale e contestuale sensibile beneficio delle attività ricettive e turistiche dell’entroterra.

Tale nuovo titolo abilitativo all’esercizio della pesca soggiace, al pari degli altri, al versamento delle tasse sulle concessioni regionali.

La modifica alla disciplina  delle tasse sulle concessioni regionali, introdotta del DDL in discussione, è finalizzata quindi a introdurre le specifiche quantificazioni di tassa, riferite alle diverse tipologie articolate per durata: 5,00 €uro per il permesso di durata giornaliera; 8,00 €uro per quello di durata di tre giorni; 13,00 €uro per la durata di una settimana.

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03
Lug
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Rete escursionistica della Liguria

Inviato il in Ambiente

 

Nella seduta del 20 giugno 2014 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Renata Briano, ha approvato il disegno di legge n. 148/2014 dal titolo “Rete escursionistica della Liguria” .

La Liguria ha ereditato dalla sua storia un’estesissima rete di itinerari pedonali, principalmente sentieri e mulattiere,  che costituisce contemporaneamente risorsa per l’offerta turistica ed infrastruttura per il presidio del territorio.  Un patrimonio che ci aiuta a conservare la memoria (basti pensare agli antichi nuclei rurali raggiungibili solo a piedi o alle antiche vie romane e medievali) e costituisce il sistema linfatico per il monitoraggio, la manutenzione e la fruizione delle aree rurali, del sistema delle aree protette e della più recente Rete Natura 2000. 

Già nei primi anni ’90  la Regione, per  valorizzare tale risorsa,  ha esordito legiferando in merito all’Alta Via dei Monti Liguri (l.r.25 gennaio 1993, n.5 “Individuazione dell’itinerario escursionistico denominato “Alta Via del Monti liguri e disciplina delle relative attrezzature”) con un progetto lungimirante volto all’individuazione e realizzazione di un itinerario a lunga percorrenza, progetto che oggi verrebbe definito “ultra-trail”. ( vedi legge regionale n. 5/1993 )

  A compimento di tale provvedimento legislativo è intervenuta la legge regionale 16 giugno 2009,  n.24 denominata  “Rete di fruizione escursionistica della Liguria”, assunta ad esempio da molte regioni italiane , che include l’Alta Via nel Sistema più generale della Rete escursionistica regionale, della quale l’itinerario di spartiacque costituisce asse portante.

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03
Lug
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Semplificazioni in materia di commercio e attività estrattive

Inviato il in Sviluppo Economico

 

Nella seduta del 13 giugno 2014 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Renzo Guccinelli, ha approvato il disegno di legge n. 147/2014 dal titolo “Modifiche alle leggi regionali 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e 5 aprile 2012, n. 12 ( Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattivi) e ss.mm.”.

Il presente disegno di legge reca alcune  modifiche a due Testi Unici in materia di attività produttive: il T.U.  in materia di Commercio di cui alla legge regionale n. 1/2007 e s.m. e il T.U. in materia di attività estrattive di cui alla legge regionale n. 12/2012 e s.m.

Si tratta di modifiche per lo più finalizzate a semplificare le procedure attualmente vigenti,  anche per una necessità di adeguamento, per quanto concerne il commercio, alla normativa statale sopravvenuta.

Con il presente disegno di legge si ritiene opportuno:

-              modificare alcuni articoli recanti la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande contenute al Capo VI della L.R. n.1/2007 in quanto necessario adeguarli alla normativa statale contenuta nel Decreto legislativo n.59/2010 e s.m. ( vedi D.lgs. n.147/2012) emanato in attuazione Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno più nota come Direttiva “Bolkestein” e successive Circolari ministeriali esplicative;

-              modificare alcuni articoli relativi alla disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa in linea con la fase che da tempo la Regione Liguria ha intrapreso relativa allo snellimento e semplificazione amministrativa dei propri procedimenti relativi all’esercizio delle attività commerciali e in considerazione del fatto che è in atto un lavoro congiunto Ministero sviluppo economico e gruppo interregionale ristretto ( Liguria, Emilia, Toscana, Piemonte) in rappresentanza del Coordinamento interregionale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome al fine di omogeneizzare la regolamentazione a livello nazionale dei titoli abilitativi in materia di esercizio delle attività commerciali nel rispetto delle autonomie regionali e con l’obiettivo di contemperare la competenza esclusiva in materia di commercio delle Regioni con quella parimenti esclusiva in materia di tutela della concorrenza del Governo ( sostituzione dell'articolo 18 con la SCIA senza asseverazione per gli esercizi di vicinato e la semplice comunicazione per la Cessazione di attività con la sostituzione dell'art. 137).

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02
Lug
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valorizzazione siti estrattivi

Inviato il in Sviluppo Economico

Nella seduta del 13 giugno 2014 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Renata Briano, ha approvato il disegno di legge n. 146/2014 dal titolo “Norme per il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi” .

L’attività estrattiva in Liguria, grazie alla complessità geologica del territorio regionale ed alla ricchezza e varietà di minerali che ne derivano, ha sempre rappresentato una risorsa economicamente importante fin dall’antichità.

L’ardesia rappresenta uno dei tratti identificativi del paesaggio ligure, a partire dal capoluogo regionale, ed ha fornito per secoli il  supporto per antonomasia e di eccellenza per lavagne e biliardi.

In Val Graveglia è stata operante per circa 100 anni la miniera di manganese di Gambatesa, una delle più importanti livello europeo e supporto indispensabile per l’industria siderurgica genovese nel momento del suo massimo sviluppo.

L’industria estrattiva regionale peraltro, anche quella che riguarda il suo materiale più tipico e conosciuto come l’ardesia, risulta oggi in difficoltà per la concorrenza di paesi produttori a basso costo, l’esaurimento dei giacimenti migliori, le difficoltà di operare in contesti ambientalmente delicati.

Proprio la miniera della Valgraveglia, quando all’inizio degli anni ’90 si sono iniziati a vedere gli effetti combinati della contrazione della siderurgia genovese e della progressiva rarefazione del materiale, è stata oggetto di uno dei primi esperimenti a livello nazione di parziale riconversione da attività estrattiva ad attività museale.

Grazie al contributo pubblico e alla collaborazione della società concessionaria, nella miniera è stato allestito un percorso di visita in grado di attrarre fino a 20.000 visitatori l’anno, unico caso di tutto l’entroterra regionale,  rappresentando un importante indotto anche nei confronti della Valle.

A livello nazionale infatti, se si escludono le istituzioni dei parchi geominerari in Sardegna e in Toscana, avvenute con decreti ministeriali, non esiste una disciplina generale che regoli il caso della fruizione pubblica di siti estrattivi, in attività o dismessi, pur essendo ormai i casi tutt’altro che rari.

Alcune Regioni hanno legiferato in materia (Valle d’Aosta, Lombardia), ritenendo di dover comunque fornire a tali interventi di valorizzazione un quadro di riferimento più solido, in ragione della complessità dei temi da affrontare e degli interessi pubblici che devono essere tutelati, non ultimi quelli di sicurezza dei visitatori, tenuto anche conto delle nuove competenze regionali a seguito della riforma costituzionale del 2001. In particolare, entrambe le Regioni prevedono una specifica autorizzazione regionale per gli interventi di valorizzazione a scopi turistici museali dei siti minerari dismessi o abbandonati.

Il presente disegno di legge segue questa logica,  infatti intende disciplinare gli interventi di valorizzazione a fini di pubblica fruizione dei siti estrattivi, almeno nei casi più rilevanti, prevedendo per essi uno specifico titolo autorizzativo.

 In tal modo, viene inoltre data sostanza alle indicazioni programmatiche contenute nel catasto dei siti estrattivi, in attività dismessi o abbandonati, previsto dall’articolo 7 della legge regionale n. 12/2012 (Testo unici delle attività estrattive, laddove vengono prefigurate possibili modalità di riutilizzo di tali siti per scopi diversi da quello estrattivi.

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