18
Gen
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Adeguamento normativa in materia di energia

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Il disegno di legge n. 34/2016, approvato dalla Giunta regionale il 4/10/2016, persegue la finalità di adeguare la normativa regionale vigente in materia di rendimento energetico nell’edilizia alla legislazione nazionale.

L’applicazione agli edifici dei requisiti minimi di prestazione energetica, a cui fa riferimento il presente disegno di legge, consentono un risparmio del fabbisogno energetico con conseguente diminuzione delle emissioni in atmosfera.

Inoltre, la conoscenza della classe energetica degli edifici, ottenuta attraverso la redazione degli attestati di prestazione energetica, previsti dal disegno di legge, costituisce un presupposto per porre in essere delle iniziative volte alla riqualificazione, sotto il profilo energetico, del parco edilizio regionale, sia pubblico sia privato, concorrendo alla riduzione delle emissioni in atmosfera.

Le azioni di riduzione delle emissioni in atmosfera rappresentano una delle azioni contemplate dal programma di governo della Giunta regionale.

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17
Ott
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Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA)

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Nella seduta del 5 settembre 2016 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Ilaria Cavo, ha approvato il disegno di legge n. 31/2016 dal titolo “Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale”.

Il disegno di legge è volto alla riorganizzazione e razionalizzazione amministrativa dell’ente strumentale che svolge, secondo quanto disposto dalla normativa regionale, importanti funzioni operative in materia di istruzione, formazione e lavoro.

La riorganizzazione, che prevede la nascita di un nuova Agenzia, profondamente rinnovata, denominata “Agenzia regionale per la formazione e il lavoro” (ALFA), si è resa necessaria a seguito della stratificazione di importanti provvedimenti normativi, intervenuti successivamente alla costituzione dell’attuale ente, ARSEL,  istituito dalla l.r. 43/2013 fondendo due enti strumentali preesistenti,  A.r.s.s.u. (Azienda regionale per i Servizi Scolastici e Universitari) e A.l.l. (Agenzia Liguria Lavoro), dei quali aveva ereditato le funzioni.

Tali interventi normativi, succedutisi in tempi piuttosto ristretti e considerati necessari sia per il mutato quadro normativo nazionale sia per le nuove scelte politiche operate dopo l’insediamento della Giunta regionale, hanno profondamente mutato, implementandola, la mission dell’ente strumentale, fino a rendere necessaria e urgente una profonda riforma.

L’organizzazione funzionale del nuovo ente, pertanto, è stata pensata allo scopo di fornirgli gli strumenti per poter svolgere con efficienza ed efficacia gli importanti compiti affidatigli in alcune delle materie più rilevanti ai fini dello sviluppo socio economico della nostra regione.  

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21
Apr
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Linee guida funzioni fondamentali dei Comuni

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 Il tema della gestione associata delle funzioni comunali s'inserisce nel più ampio processo di riordino degli enti locali alla base del quale vi è l'esigenza di razionalizzare e, allo stesso tempo, di ripensare il modo di gestire la spesa pubblica.

Lo studio della normativa in materia di associazionismo e di bilancio ha portato alla definizione, con la collaborazione di ANCI Liguria e di alcuni Segretari Comunali, di linee guida, allegate alla presente relazione .1-Funzioni-comunali-DL_95_12.pdf

Tale studio intende costituire uno strumento di ausilio per le Amministrazioni Locali al fine di individuare il contenuto concreto delle funzioni e altresì di allocare correttamente le spese inerenti la gestione dei servizi per l’accertamento e la verifica del conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni, così come definiti dal D.M.11.09.2013.

Le linee guide devono essere intese quale punto di partenza di uno studio sulla definizione dei contenuti delle funzioni comunali che dovrà necessariamente coinvolgere tutti i soggetti interessati all’associazionismo comunale.

Il legislatore nazionale è più volte intervenuto, a partire dal 2010, sul tema dell’associazionismo comunale obbligatorio.

In particolare con l’entrata in vigore del D.L. 95/2012 convertito in L.135/2012 (Spending review) il catalogo delle funzioni fondamentali dei Comuni è stato modificato.

Il D.L.78/2010 (convertito in L.122/2010 articolo 14, comma 27) nella sua stesura originaria, individuava sei funzioni fondamentali comunali e rinviava alla L. n.42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale), la formulazione delle funzioni stesse.

L’art. 21 comma 2 della L. 42/2009 utilizzava quale criterio interpretativo delle funzioni comunali l’articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal Regolamento concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.R. n.194/1996.

Il D.L. 95/2012 e la successiva modifica, intervenuta con la legge di stabilità 2013 (art.1 c.305 L. 228/2012), ha portato le funzioni da sei a undici e ne ha modificato il contenuto rendendo conseguentemente non più utilizzabile l’articolazione del DPR 194/96.

Le funzioni fondamentali del D.L.95/2012 costituiscono un elenco ampio e quasi onnicomprensivo delle funzioni di cui oggi ogni comune si occupa e risulta quanto mai opportuno un intervento del legislatore nazionale al fine di individuare un criterio omogeneo per l’interpretazione delle funzioni comunali fondamentali ma anche di quelle non fondamentali.

In attesa di tale intervento a livello nazionale che definisca in modo chiaro l’ambito funzionale e individui il contenuto concreto delle funzioni, sono intervenute alcune Regioni che hanno fornito linee interpretative diverse.

La Regione Liguria ha ritenuto opportuno utilizzare quale criterio di ausilio interpretativo la classificazione delle spese (Missioni e Programmi) previste dalla normativa sul Nuovo Bilancio Armonizzato (Allegato 7 del DPCM 28/12/ 2011 in attuazione del  D.Lgs. 118/2011).

Per disposizione di legge (art.14 D.Lgs. 118/2011) le Missioni, articolate per Programmi, sono definite “in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione”.

 

 

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06
Mar
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emendamenti ddl 167. Riordino funzioni Province

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Nella seduta del 17 febbraio 2015 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Sergio Rossetti, ha approvato emendamenti al disegno di legge n. 167/2014 dal titolo “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni)”.

 Gli emendamenti proposti al ddl 167/2014 riguardano il ruolo della Città metropolitana di Genova, le funzioni delle Province, il trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse finanziarie.

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24
Feb
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Adeguamento a normative statali di carattere finanziario e organizzativo

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 Nella seduta del 6 febbraio 2015 la Giunta regionale, su proposta del presidente Claudio Burlando, ha approvato il disegno di legge n. 169/2015 dal titolo “Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario e organizzativo “.

Il disegno di legge, che  ha le caratteristiche dell’urgenza, si rende necessario per:

-              chiarire alcune disposizioni regionali;

-              adeguarne altre a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina contabile prevista dal d.lgs. 118/2011;

-              modificare alcuni articoli della legge regionale n. 41/2006 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) al fine di armonizzare e rendere coerente la normativa regionale con l’attuale novellato quadro normativo nazionale. In particolare:

•             dal D.L. n. 95/2012, come modificato dal D.L. 90/2014 e dal D.Lgs. 39/2013, che hanno introdotto rilevanti novità in tema di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi;

•             dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” che, tra l’altro, ha individuato diverse modalità di composizione del Collegio sindacale delle Aziende Sanitarie;

•             dal D.Lgs. 118/2011 che - da un lato - al titolo I ha enucleato i parametri e i criteri  per individuare gli enti strumentali soggetti al controllo regionale e - dall’altro - al titolo II ha individuato gli enti sanitari integrati con il Servizio sanitario nazionale, rispetto ai quali la Regione è chiamata ad approvare i bilanci consolidati (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie), definendo in tal modo con precisione il perimetro degli Enti rispetto ai quali la Regione non solo svolge pregnanti funzioni di governo (“capogruppo”), ma rispetto ai quali è chiamata coerentemente a rispondere in caso di disavanzo o di squilibrio economico finanziario;

-              semplificare l’adozione di alcuni provvedimenti di competenza delle strutture regionali eliminando inutili passaggi intermedi;

-              procrastinare un termine per consentire alle liquidazioni delle comunità montane di meglio definire i piani di rientro dei comuni;

-              definire le modalità di erogazione di somme destinate alla regione per il riconoscimento del beneficio economico finalizzato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti.

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