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Lug
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Modifiche al Testo Unico in materia di sport

Inviato il in Turismo, Cultura e Sport

 

Nella seduta del 20 giugno 2014 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Matteo Rossi, ha approvato il disegno di legge n. 150/2014 dal titolo “Modifiche ed integrazioni  alla legge regionale 7 ottobre  2009, n.40 Testo unico della normativa in materia di sport”.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di modificare, adeguandolo alle più recenti interpretazioni in materia, il contenuto degli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale n. 40/2009 “Testo unico della normativa in materia di sport “che, come noto, ha recepito una norma nazionale ( legge 27 dicembre 2002, n. 289)  che testualmente recita: “ Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”.

A tale proposito, viene introdotta la differenza tra impianto sportivo a rilevanza economica ed impianto sportivo privo di rilevanza economica, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 113 e 113 – bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ( che disciplinano, rispettivamente, le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ) e da recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato.

Occorre poi ricordare che, per i servizi aventi rilevanza economica, trovano applicazione le norme contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 ( Codice dei contratti pubblici ) e quindi l’ente locale che intende affidare a terzi la gestione di un impianto sportivo di rilevanza economica deve seguire la specifica procedura dell’evidenza pubblica, salvo il ricorso alla cosiddetta gestione “in house”, come previsto dall’articolo 15, comma 3, del D.L. 135/2009, convertito in legge n. 166/2009.

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