14
Mar
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Agenda normativa 2018/2019

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Con la D.G.R. n. 87/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'Agenda normativa 2018/2019.

L’agenda normativa costituisce lo strumento - introdotto dalla Legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) – per la  programmazione dell’azione legislativa della Regione in un arco temporale biennale, che consente di definire le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell’azione normativa regionale traducendole in obiettivi operativi.

L’Agenda normativa 2018-2019 comprende le iniziative legislative più rilevanti previste per il biennio 2018 -2019 ed è stata elaborata sulla base delle informazioni pervenute dalle Direzioni e dai Dipartimenti regionali.

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20
Feb
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Tutela sanitaria delle attività sportive

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L’art. 5, comma 2, della l.r. n. 46/1984, dispone che “l’accertamento di idoneità all’attività sportiva agonistica deve essere effettuato personalmente dallo specialista all’interno di un unico presidio sanitario ovvero di un ambulatorio medico autorizzato. Lo specialista è tenuto ad operare esclusivamente presso la sede operativa precisata nell’elenco di cui al quarto comma”.

La norma impone quindi agli specialisti in medicina dello sport di esercitare l’attività presso un’unica sede per tutta la Regione Liguria.

L’obbligo posto dall’art. 5, c.2, della l.r. 46/84, conseguentemente, limita in modo sensibile la prestazione dei servizi medici dello Sport, incidendo in modo significativo sull’ampiezza e varietà dell’offerta di tale servizio. La disposizione sancita dall’articolo in questione costituisce un anacronismo normativo, precludendo la possibilità di accedere in modo capillare a servizi sanitari.

A tal proposito si osserva che la Scuola di specializzazione di Genova (consorziata con Milano e Torino) prevede in tutto tre posti e negli ultimi bandi per l’ingresso alle Scuole di specializzazione in tutta Italia i posti sono stati 31.

Prevedere limiti all’esercizio di tale attività, come l’attuale indicata norma impone, rende meno efficiente l’erogazione di questo servizio che, in oggi, interessa un numero sempre crescente di cittadini.

Il Comitato di Controllo per la Medicina dello Sport di cui all’articolo 11 è chiamato a svolgere “compiti di verifica, vigilanza e controllo di qualità sulle prestazioni e sulle attività effettuate dai medici specialisti in medicina dello sport ai fini del rilascio della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica” e a “verificare annualmente la corretta applicazione della legge, formulando osservazioni per eventuali modifiche”.

Il disegno di legge n. 61/2017, con l’abrogazione del terzo comma dell’articolo 11, rende possibile la partecipazione a tale Comitato da parte dei medici specialisti nella Medicina dello Sport. 

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24
Ott
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Agenzia regionale per l'Ambiente: adeguamento normativa

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Il disegno di legge n. 60/2017 nasce dalla necessità di adeguare la normativa regionale di organizzazione dell’Agenzia regionale per l’Ambiente (ARPAL), dando così attuazione alle disposizioni della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale).

Uno degli aspetti più salienti della legge è rappresentato dall’introduzione dei cosiddetti “Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali” (LEPTA), che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività che il Sistema nazionale delle Agenzie è tenuto a garantire.

Tale normativa intende altresì assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente. A tal fine l’art.16 prevede il recepimento da parte delle regioni delle disposizioni contenute nella legge 132/2016 entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

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20
Ott
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Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici

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L'art. 9 della legge 115/2015 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014” introduce, per le Agenzie di viaggio e turismo, l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa o garanzia bancaria, anche nella forma di adesione ad un fondo di garanzia per l’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti. Si rende pertanto necessario modificare, con il disegno di legge n. 56/2017, la legge regionale  n. 7/2014 “Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici”, inserendo l’obbligo di stipula della polizza assicurativa o della garanzia bancaria.

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27
Giu
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Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale

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Il disegno di legge n. 52/2017 è volto ad adeguare la legislazione regionale in materia di attività edilizia alla nuova disciplina generale dei regimi amministrativi per lo svolgimento delle attività private introdotta con i decreti legislativi 30 giugno 2016, n. 126 e 25 novembre 2016, n. 222.

Al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale anche per la realizzazione degli interventi edilizi, il richiamato D.lgs. n. 222/2016 ha, in particolare, previsto un quadro di regole tassative per la presentazione delle relative istanze. L’articolo 6 del medesimo decreto dispone che le Regioni si adeguano alle relative disposizioni entro il 30 giugno 2017.
Il rispetto di tale obbligo di adeguamento della vigente legislazione regionale impone alla Regione Liguria un significativo intervento di modifica della disciplina contenuta nella legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. (Disciplina dell’attività edilizia).

Il presente DDL, a fronte dell’intento di unificazione della disciplina di riferimento per lo svolgimento delle attività private, prevede necessariamente un intervento di razionalizzazione dell’impianto normativo attualmente contenuto nella legge regionale, sia mediante l’eliminazione delle disposizioni volte a disciplinare gli ambiti oggetto di regolazione da parte della nuova disciplina nazionale uniforme, sia attraverso i necessari interventi di raccordo conseguenti a tale  attività di adeguamento. Vengono invece mantenute le disposizioni già contenute nella legge regionale volte a disciplinare specifiche misure di semplificazione o relative a fattispecie compatibili rispetto al mutato quadro normativo nazionale.

 
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