28
Nov
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Lavoratori frontalieri

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Con il disegno di legge n. 105/2019 la Regione intende riconoscere e tutelare i lavoratori frontalieri della Liguria. L’iniziativa legislativa è resa necessaria dalla mancanza di normativa specifica, nel settore frontalierato, che risponda alle esigenze delle persone coinvolte; fino ad ora i lavoratori frontalieri sono stati equiparati, dalla l.r. 27/1993, ai lavoratori emigrati all’estero.

Si prevede, quindi, la possibilità per Regione Liguria, nell’ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, di intervenire per la tutela e promozione sociale di quest’importante realtà ligure, attraverso la promozione di attività di studio e analisi del fenomeno e delle sue problematiche,  iniziative di cooperazione transfrontaliera, interventi formativi mirati, l’istituzione e il potenziamento di servizi sociali nelle zone dove il fenomeno assume particolare rilevanza, nel rispetto della normativa vigente.

La Regione intende, inoltre, promuovere la rappresentanza degli interessi dei lavoratori frontalieri presso le Istituzioni e organizzazioni italiane e straniere, anche tramite la stipula di convenzioni e protocolli di intesa. E’, infine, prevista la concessione di contributi alle associazioni dei lavoratori frontalieri per il sostegno di attività di promozione sociale e culturale.

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28
Nov
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Servizi di soccorso e trasporto sanitario

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Le disposizioni previste nel disegno di legge n. 104/2019 si applicano ai servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e trasporto terrestre di pazienti, erogati dal servizio sanitario regionale. La riforma è tesa ad adeguare la normativa regionale in materia di trasporto sanitario ai principi ribaditi dalla Direttiva Europea 2014/24 sugli appalti pubblici, recepita dal legislatore italiano nel Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e alla relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

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09
Ago
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Esercizio delle professioni turistiche

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Disegno di legge n. 103/2019. La disciplina delle attività inerenti l’esercizio delle professioni turistiche è normata dalla legge regionale n. 44 del 23 dicembre 1999 “Norme per l’esercizio delle professioni turistiche”. La legge 6 agosto 2013, n. 97 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013” stabilisce al comma 1 dell’articolo.3 che l’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. In conseguenza di quanto sopra, si è reso necessario modificare la l.r. n.44/1999 aggiungendo all’articolo 4 il comma 1bis che riporta quanto previsto dalla suindicata legge nazionale. Si rammenta inoltre la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” che, contenendo la ridefinizione di numerose funzioni delegate dalle Regioni anche in materia di turismo e di professioni turistiche,  ha ovviamente portato alla modifica degli articoli della l.r.44/1999 nella parte in cui vedeva la Provincia come ente delegato a determinate funzioni. In conseguenza di quanto sopra, si è reso necessario modificare la l.r. n.44/1999 abrogando il 3 comma dell’articolo 4 in quanto prevede condizioni per l’esercizio dell’attività professionale non più in linea con quanto previsto dalle nuove disposizioni comunitari, nazionali e regionali.

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09
Ago
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Disciplina edilizia delle attività produttive

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Disegno di legge n. 102/2019. I provvedimenti normativi emanati in attuazione della delega legislativa attribuita dall’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 hanno introdotto una complessiva revisione del regime amministrativo delle attività private, con significative ricadute anche sulla disciplina dei titoli edilizi e dei procedimenti amministrativi per il relativo rilascio. In particolare, mentre il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 ha previsto la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e ha definito le modalità generali di presentazione di segnalazioni ed istanze alla pubblica amministrazione , il successivo decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ha provveduto ad individuare il regime giuridico uniforme applicabile alle attività private e agli interventi edilizi. Con tali decreti è stato pertanto completato il disegno di complessiva riforma dell’attività amministrativa avviato con la revisione della disciplina della conferenza di servizi (decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127). Attesa la natura di disposizioni di principio e di “livello essenziale delle prestazioni” rivestita dalla richiamata disciplina statale, le Regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alla normativa sopravvenuta al fine di garantire l’effettiva applicazione del regime giuridico uniforme delle attività private sui propri territori.

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02
Ago
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Provvedimenti urgenti in materia di emergenza idrica

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Con il disegno di legge n. 101/2019 si provvede ad affrontare una situazione di emergenza idrica nel territorio imperiese e si definiscono le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sugli Enti di Governo d’Ambito (Commissario ad acta)

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