Il procedimento che porta alla formazione delle leggi (iter legislativo) si articola in cinque fasi:
1) iniziativa;
2) esame;
3) approvazione;
4) promulgazione;
5) pubblicazione.
Un disegno di legge è un testo, redatto in a
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 552 del 14/6/2023, ha approvato l'Agenda Normativa per il biennio 2023-2024 che costituisce lo strumento per la programmazione dell’azione legislativa della Regione, come previsto dall’articolo 3 della legge regionale 13/2011 che detta norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa. Nell’Agenda normativa sono contenuti gli interventi normativi, disegni di legge e schemi di regolamento, programmati per il biennio di riferimento.
Il disegno di legge n. 59/2023 contiene una serie di disposizioni che perseguono diverse finalità quali l’aggiornamento e l’adeguamento del quadro normativo regionale anche a fronte di interventi modificativi introdotti a livello nazionale, semplificazione e razionalizzazione di norme e procedure al fine di efficientare le attività, la messa a regime di alcuni interventi introdotti in via sperimentale nonché l’adempimento di impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale.
Con il disegno di legge n. 58/2023 la Regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale,
contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.
A otto anni dall’entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari e norme in materia di imprese turistiche) si rende indispensabile rinnovare - con il disegno di legge n. 57/2023 - tale disciplina al fine di renderla più aderente alle esigenze del mercato, in un’ottica di semplificazione della normativa, anche attraverso la modifica dell’impianto legislativo esistente dal punto di vista sistematico.
Il disegno di legge n. 55/2023 reca alcune disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale e di indirizzo nei confronti delle Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia liguri.
Con il disegno di legge n. 54/2023 si adempie agli obblighi di legge previsti dall’art.50 del d.lgs. 118/2011 secondo il quale la Regione, entro il 31 luglio, approva con legge l’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Si provvede, inoltre, a variazioni nella competenza e nella cassa degli esercizi 2023-2025.
Con il disegno di legge n. 51/2023 concernente l’approvazione del rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione Liguria per l’anno 2022, la Giunta Regionale adempie all’obbligo istituzionale derivante dall’articolo 58 dello Statuto della Regione Liguria.
Il disegno di legge n. 50/2023 rappresenta un’evoluzione del sistema di governo delle funzioni relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani, già disciplinato dalla legge regionale n. 1/2014 , che la Regione gestisce nella sua qualità di Autorità di governo dell’ambito territoriale ottimale, con il fine di assicurarne un assetto stabile a livello di ambito unico regionale, nell’ottica di una maggiore efficacia, economicità e sostenibilità. La finalità del presente intervento normativo è, infatti, l’istituzione dell’Agenzia regionale ligure per i rifiuti, alla
quale sono attribuite le funzioni relative all’affidamento della realizzazione e gestione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani previsti dalla pianificazione di settore.
Il disegno di legge n. 49/2023 propone la modifica della l.r. n. 13/2021 (Impostazione delle misure finalizzate all’attuazione della ripresa e resilienza ligure) e precisamente dell’articolo 10 (Misure di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale) che ha previsto l’istituzione di un Fondo Integrativo aggiuntivo corrente destinato alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale finalizzato a dare attuazione al Piano di risposta al fabbisogno sanitario post Covid 19 ed a sostenere la spesa sanitaria corrente.
Il presente d.d.l. integra l’art.10 della citata legge stabilendo che nel caso in cui, in sede di determinazione del risultato di esercizio delle aziende ed enti del Servizio Sanitario
Regionale a chiusura dell’esercizio precedente emerga un disavanzo, le risorse del suddetto Fondo Integrativo aggiuntivo corrente per l’esercizio di riferimento vengano ridestinate, in tutto o in parte, alla copertura del disavanzo dell’esercizio precedente.
Il disegno di legge n. 46/2023 persegue la finalità di meglio definire i poteri organizzatori del Commissario ad acta, che può essere nominato, da parte del Presidente della Regione, nel caso in cui si verifichino inadempienze da parte dell’ente di governo dell’Ambito rispetto agli obblighi previsti per la gestione del servizio idrico integrato, in linea con quanto previsto dall’art.152 del d.lgs. n.152/2006.
Si prevede, pertanto, innovando il regime previgente, che lo stesso possa nominare fino a due sub commissari.
Il disegno di legge n. 45/2023 è finalizzato alla ratifica dell’Intesa interregionale, concordata e sottoscritta tra tutte le Regioni e Province Autonome, con la quale le Regioni hanno deciso di ricorrere al procedimento individuato dall’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione per istituzionalizzare la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, principale sede di concertazione e cooperazione tra le Regioni.
Il disegno di legge n. 43/2022 contiene una serie di disposizioni che rispondono a diverse finalità quali l’aggiornamento, l’adeguamento e l’armonizzazione del quadro normativo regionale anche a fronte di modificazioni normative introdotte a livello nazionale, l’adempimento degli impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale oltre che disposizioni finalizzate alla semplificazione e alla razionalizzazione delle procedure e delle funzioni in un’ottica di efficientamento dell’azione amministrativa e di orientamento al risultato.
Con il disegno di legge n. 42/2022 si provvede a dare attuazione all’articolo 36 del decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii e del relativo allegato 4/1, i quali prevedono che la Regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.
Il disegno di legge n. 41/2022 introduce disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale che si sono rese necessarie in ambito statistico, promozionale e sanitario, al fine di corrispondere tempestivamente alle esigenze del territorio, nonché disposizioni finalizzate ad adempiere all’impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale nei confronti del Governo ad apportare due modifiche alla l.r. 11/2022 di Assestamento al Bilancio di previsione.
Con il disegno di legge n. 40/2022 si intende abrogare la l.r. 11/2006 per proporre una versione del Servizio civile regionale aggiornata al mutato contesto normativo sociale, economico, tecnologico, lavorativo e per dotarlo di uno strumento normativo agile e flessibile che possa, partendo dal consolidamento dell’esperienza del servizio civile accumulata negli ultimi quindici anni supportare i giovani ad affrontare le nuove sfide con maggiore flessibilità, adattabilità, resilienza.
Il disegno di legge n. 39/2022 risponde all'evoluzione del quadro normativo riguardante la disciplina e la promozione delle Comunità Energetiche rinnovabili di riferimento, che ha fatto emergere la necessità di una complessiva revisione della legislazione regionale in materia, ed in particolare della l.r. 13/2020.
Il disegno di legge n. 38/2022 inserisce nella l.r. 7/2012 un nuovo articolo, l’articolo 11-bis, al fine di introdurre uno strumento di programmazione regionale in materia di beni confiscati.
Il disegno di legge n. 37/2022 si prefigge di effettuare interventi normativi di adeguamento, in materia di contabilità e di controllo, della normativa sugli enti regionali. Con il decreto legislativo n. 118 del 2011 è stato ridefinito l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali, al fine di realizzare un’effettiva omogeneità dei bilanci e dei rendiconti ed estendere la contabilità patrimoniale a tutti gli enti, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, migliorando la complessiva qualità dei conti pubblici e concorrendo positivamente al percorso di risanamento della finanza territoriale.
Il disegno di legge n. 36/2022 si rende necessario a seguito dell’entrata in vigore della Legge 23 luglio 2021 n. 106 che ha anticipato, tra le altre cose, l’efficacia delle disposizioni contenute nei Decreti legislativi attuativi della Legge 8 agosto 2019 n. 86 precedentemente fissata al 31 dicembre 2023.