20
Ago

Autorizzazione e accreditamento presidi sanitari, sociosanitari e sociali

Inviato il in Sanità e politiche sociali

Nella seduta del 7 agosto 2014 la Giunta regionale, su proposta degli assessori  Claudio Montaldo e Lorena Rambaudi, ha approvato il disegno di legge n. 156/2014 dal titolo “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento dei presidi sanitari, socio-sanitari e sociali” .

Il disegno di legge   sostituisce la legge regionale 20/1999, che a suo tempo ha avviato i processi di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nella Regione Liguria.

A distanza di oltre 10 anni dalla sua approvazione, pare opportuna una sua consistente rivisitazione, alla luce dei cambiamenti e delle nuove esigenze emersi all’interno del Servizio Sanitario Regionale e del sistema di accreditamento in particolare.

Gli aspetti di maggiore rilevanza e novità rispetto all’impianto previgente si possono così sintetizzare:

1.            Vengono accentuate le funzioni di garanzia e di sicurezza dei  presidi che operano nel settore sanitario, socio-sanitario e sociale, perseguendo il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate.

2.            Sono perfezionati e semplificati i percorsi di autorizzazione e accreditamento dei presidi. E’ prevista, tra l’altro, l’autorizzazione all’esercizio, con procedimento semplificato, anche per gli studi professionali medici e odontoiatrici ove vengono eseguite prestazioni diagnostico/terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

3.            Si provvede, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra le diverse Amministrazioni, a disciplinare i compiti in materia di accreditamento dei presidi sanitari e sociosanitari in capo all’Agenzia Sanitaria Regionale, rafforzando la funzione dei verificatori, attraverso modalità specifiche di reclutamento e di formazione. Per i presidi e servizi sociali è stata mantenuta la competenza in capo ai Comuni singoli o associati a livello distrettuale o di ambito sociale.

4.            Si prevede un secondo livello di accreditamento a carattere volontario, anche limitato a specifici processi o percorsi assistenziali nonché l’autorizzazione e l’accreditamento di sperimentazioni gestionali.

5.            E’ prevista la stipula dei contratti con i presidi che erogano prestazioni sociosanitarie prescindendo dalla fissazione di volumi predefiniti di prestazioni erogabili, con l’unico vincolo, oltre all'applicazione di tariffe fisse, del rispetto del volume di attività e della dotazione finanziaria definiti dalla Regione; si introduce così l’apertura alla concorrenza, peraltro con la previsione di un processo graduale, a garanzia dei presidi di piccole dimensioni e dei lavoratori.

6.            Si conferma la disposizione in ordine alla pubblicità sui siti regionali dell’elenco dei presidi autorizzati, nonché di quelli accreditati. Inoltre, per i presidi sociosanitari a regime residenziale e semiresidenziale, si prevede la costante pubblicizzazione, da parte delle AASSLL, dei posti disponibili ai fini di consentire la libera scelta da parte degli assistiti. 

7.            Le disposizioni sulla vigilanza e i controlli dei presidi si ispirano – da un lato - al principio di coordinamento e programmazione in modo tale da evitare duplicazioni e sovrapposizioni da parte delle diverse Autorità competenti; dall’altro, alla necessità di garantire il livello di qualità delle prestazioni erogate, anche mediante la previsione di nuove fattispecie d’inadempimento e di sanzioni più severe. Si prevede, inoltre la possibilità di promuovere la collaborazione e l’autocontrollo in merito al possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento da parte dei presidi.

8.            Si introduce la previsione di specifiche clausole penali per inadempimento all’interno dei contratti con i presidi privati, in caso di violazione dell’obbligo di mantenimento dei livelli qualitativi delle prestazioni.

9.            Si introduce l’obbligo della prenotazione delle prestazioni  da acquisirsi “fuori Regione”, attraverso gli uffici della ASL di appartenenza, per specifiche  tipologie individuate dalla Giunta regionale in base a criteri di appropriatezza, al fine di consentirne il monitoraggio e la programmazione.

10.          Si prevede che gli oneri per la mobilità passiva siano addebitati alle rispettive Aziende Sanitarie e trattenuti sull’erogazione del fondo sanitario regionale.

11.          Si introduce la disciplina relativa ai requisiti di qualità e sicurezza dei presidi che erogano prestazioni di Procreazione Medica Assistita, nonché le modalità di erogazione delle stesse prestazioni.

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