09
Ago

Disciplina edilizia delle attività produttive

Inviato il in Generale

Disegno di legge n. 102/2019. I provvedimenti normativi emanati in attuazione della delega legislativa attribuita dall’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 hanno introdotto una complessiva revisione del regime amministrativo delle attività private, con significative ricadute anche sulla disciplina dei titoli edilizi e dei procedimenti amministrativi per il relativo rilascio. In particolare, mentre il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 ha previsto la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e ha definito le modalità generali di presentazione di segnalazioni ed istanze alla pubblica amministrazione , il successivo decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ha provveduto ad individuare il regime giuridico uniforme applicabile alle attività private e agli interventi edilizi. Con tali decreti è stato pertanto completato il disegno di complessiva riforma dell’attività amministrativa avviato con la revisione della disciplina della conferenza di servizi (decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127). Attesa la natura di disposizioni di principio e di “livello essenziale delle prestazioni” rivestita dalla richiamata disciplina statale, le Regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alla normativa sopravvenuta al fine di garantire l’effettiva applicazione del regime giuridico uniforme delle attività private sui propri territori.

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