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Apr
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Linee guida funzioni fondamentali dei Comuni

Inviato il in Attività istituzionale

 Il tema della gestione associata delle funzioni comunali s'inserisce nel più ampio processo di riordino degli enti locali alla base del quale vi è l'esigenza di razionalizzare e, allo stesso tempo, di ripensare il modo di gestire la spesa pubblica.

Lo studio della normativa in materia di associazionismo e di bilancio ha portato alla definizione, con la collaborazione di ANCI Liguria e di alcuni Segretari Comunali, di linee guida, allegate alla presente relazione .1-Funzioni-comunali-DL_95_12.pdf

Tale studio intende costituire uno strumento di ausilio per le Amministrazioni Locali al fine di individuare il contenuto concreto delle funzioni e altresì di allocare correttamente le spese inerenti la gestione dei servizi per l’accertamento e la verifica del conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni, così come definiti dal D.M.11.09.2013.

Le linee guide devono essere intese quale punto di partenza di uno studio sulla definizione dei contenuti delle funzioni comunali che dovrà necessariamente coinvolgere tutti i soggetti interessati all’associazionismo comunale.

Il legislatore nazionale è più volte intervenuto, a partire dal 2010, sul tema dell’associazionismo comunale obbligatorio.

In particolare con l’entrata in vigore del D.L. 95/2012 convertito in L.135/2012 (Spending review) il catalogo delle funzioni fondamentali dei Comuni è stato modificato.

Il D.L.78/2010 (convertito in L.122/2010 articolo 14, comma 27) nella sua stesura originaria, individuava sei funzioni fondamentali comunali e rinviava alla L. n.42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale), la formulazione delle funzioni stesse.

L’art. 21 comma 2 della L. 42/2009 utilizzava quale criterio interpretativo delle funzioni comunali l’articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal Regolamento concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.R. n.194/1996.

Il D.L. 95/2012 e la successiva modifica, intervenuta con la legge di stabilità 2013 (art.1 c.305 L. 228/2012), ha portato le funzioni da sei a undici e ne ha modificato il contenuto rendendo conseguentemente non più utilizzabile l’articolazione del DPR 194/96.

Le funzioni fondamentali del D.L.95/2012 costituiscono un elenco ampio e quasi onnicomprensivo delle funzioni di cui oggi ogni comune si occupa e risulta quanto mai opportuno un intervento del legislatore nazionale al fine di individuare un criterio omogeneo per l’interpretazione delle funzioni comunali fondamentali ma anche di quelle non fondamentali.

In attesa di tale intervento a livello nazionale che definisca in modo chiaro l’ambito funzionale e individui il contenuto concreto delle funzioni, sono intervenute alcune Regioni che hanno fornito linee interpretative diverse.

La Regione Liguria ha ritenuto opportuno utilizzare quale criterio di ausilio interpretativo la classificazione delle spese (Missioni e Programmi) previste dalla normativa sul Nuovo Bilancio Armonizzato (Allegato 7 del DPCM 28/12/ 2011 in attuazione del  D.Lgs. 118/2011).

Per disposizione di legge (art.14 D.Lgs. 118/2011) le Missioni, articolate per Programmi, sono definite “in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione”.

 

 

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