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Feb

Revisione legge urbanistica. procedure semplificate

Inviato il in Edilizia e Urbanistica

 

Nella seduta del 4 febbraio la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Cascino, ha approvato il Disegno di legge n. 139/2014 per la revisione della legge urbanistica regionale n. 36 /1997.

 Oltre 16 anni di operatività delle legge urbanistica hanno messo in evidenza l’inadeguatezza delle procedure amministrative per l’approvazione dei piani urbanistici dei Comuni, caratterizzate dalla farraginosità dei molteplici passaggi e dalla sovrapposizione della valutazioni di Regione, Province ed Enti coinvolti, oltreché progressivamente superate dalle normative sopravvenute, specie per quanto concerne la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani in applicazione delle direttive comunitarie.

Secondo le norme della legge del 1997 i Comuni difficilmente riuscivano a concludere il procedimento di approvazione del Piano urbanistico in 4 anni, ed in molti casi neppure 6/7 anni erano sufficienti; ciò a causa principalmente del fatto che la vigente Legge 36/1997 obbliga il Comune a redigere 2 piani: prima quello preliminare e poi quello definitivo, ma in pratica senza alcuna effettiva differenza, con conseguente inutile raddoppio di tutte le delibere e delle fasi di pubblicità/partecipazione dei cittadini, al punto che la ripetizione dei procedimenti e delle fasi di valutazione da parte di Regione e Provincia anziché costituire momento di effettiva conoscenza e partecipazione, può diventare motivo di confusione e disorientamento.

La complessità e l’elevato costo del procedimento amministrativo è uno dei motivi per cui la Legge urbanistica del 1997 non ha avuto particolare successo, considerato che in 17 anni poco meno del 40% dei Comuni liguri sono riusciti a dotarsi del Piano Urbanistico Comunale.

Le nuove modalità di formazione del Piano urbanistico comunale, oltre alla eliminazione del doppio passaggio per l’approvazione del PUC, prevedono poi il ricorso alla Conferenza di Servizi che permette al Comune di poter dialogare direttamente con la Regione e gli altri Enti coinvolti, agevolando le fasi di illustrazione e valutazione del Piano e coordinando in un unico procedimento sia la fase di valutazione degli impatti ambientali del piano che quella dell’esame di merito delle previsioni urbanistiche.

Inoltre, per tenere conto della differente complessità tra i Comuni di maggiore dimensione e quelli minori, è stata introdotta la figura del Piano urbanistico semplificato, caratterizzato dall’assenza di previsioni di trasformazione del territorio e prevalentemente rivolto alla conservazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, con conseguente riduzione dei costi per la sua elaborazione ed utilizzo dei sistemi informativi territoriali messi a disposizione gratuitamente dalla Regione anche per quanto concerne le verifiche ambientali.

Anche per le varianti ai PUC sono stabilite regole chiare che superano la vigente normativa che, con la procedura  degli “aggiornamenti”, consentiva ai Comuni di apportare modifiche al piano urbanistico senza alcuna forma di pubblicità e partecipazione dei cittadini; le nuove norme stabiliscono confini precisi tra le varianti che i Comuni possono apportare con un procedimento più rapido, ma comunque soggetto ad adeguate forme di pubblicità e partecipazione, rispetto alle varianti sostanziali al piano che seguono lo stesso procedimento di approvazione del PUC.

Tra le novità della riforma figura poi l’aggiornamento della disciplina sugli standard urbanistici, ferma al Decreto Ministeriale 2 aprile1968, con l’individuazione delle nuove categorie che tengano conto dell’evoluzione del concetto di “standard urbanistico” nonché della necessità di apportare una distinzione tra le  dotazioni territoriali da prevedersi in ogni caso obbligatoriamente e le prestazioni urbanistiche che sono invece espressione diretta della politica urbanistica di ogni Amministrazione comunale.

Infine, a fronte della razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, del minor costo del piano urbanistico nonchè della documentazione informativa territoriale che i Comuni potranno acquisire gratuitamente dalla Regione, per l'attuazione del  programma del completo superamento dei vecchi piani regolatori ancora presenti nella maggior parte dei Comuni liguri, sono introdotte limitazioni all’attività di pianificazione urbanistica nei Comuni dotati di piani regolatori privi delle discipline per la tutela del paesaggio. In attesa della formazione del PUC in base alla nuova legge regionale tali piani potranno infatti venire variati soltanto per l’esecuzione di opere di pubblica utilità e per la realizzazione di attività produttive.

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