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Interpretazione autentica art. 24 legge finanziaria 2015

Inviato il in Attività istituzionale

 

Nella seduta del 28 gennaio 2015 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Sergio Rossetti, ha approvato il disegno di legge n. 168/2015 dal titolo “Interpretazione autentica del comma 1 dell’art. 24 della legge regionale n.40/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria ( Legge finaziaria 2015))

La norma è deputata a chiarire, innanzitutto, che ai fini della registrazione al PRA ai sensi del comma 1 dell’art 24 della l.r. 40/2014 fa fede la data del documento di presa in carico del veicolo rilasciato da parte del Centro di demolizione autorizzato; pertanto, è essenziale che la presa in carico da parte del demolitore sia avvenuta prima della data del 31/01/2015 (al fine di non far incorrere il contribuente in mancati rispetti del termine dovuti a procedure burocratiche di annotazione a lui non imputabili); la procedura di cancellazione al PRA può quindi essere perfezionata ed ultimata successivamente.

 

La norma chiarisce altresì che fra i veicoli di cui al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. n. 40/2014 sono ricompresi anche quelli “dispersi”, ossia quelli che sono rimasti coinvolti dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio ligure nei mesi di ottobre e novembre 2014, per cui è non è stato possibile effettuare la formalità di radiazione per demolizione, in quanto non più rinvenuti, ma solo la formalità della perdita di possesso. Chiaramente restano ferme le condizioni previste al comma 2 dell’anzidetto articolo 24, ossia la correttezza dei pagamenti alla Regione Liguria della tassa automobilistica regionale e l’avvenuta presentazione della segnalazione dei danni subiti tramite l’apposito modello D. Il chiarimento in questione è motivato dalla necessità di rimuovere eventuali situazioni di disparità fra coloro che hanno subito gravi danni al proprio veicolo ma che hanno potuto consegnare la carcassa al demolitore autorizzato ed annotare la “demolizione” al PRA e coloro che hanno del tutto perso la disponibilità del veicolo trovandosi nella situazione di non poter neppure consegnare il rottame al demolitore e dare seguito alla procedura di radiazione. Per tali soggetti unica soluzione è stata quella di annotare al PRA la  perdita di possesso.

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