03
Mag
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Disciplina in materia di qualità dell'aria

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Il disegno di legge n. 47/2017, approvato dalla Giunta regionale il 14/4/2017, riordina la disciplina in materia di qualità dell’aria, anche al fine di conformarla alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010 n.155.

Il d.lgs. citato ha, infatti, individuato nelle Regioni tutte le attività di monitoraggio della qualità dell’aria (che possono essere svolte dalle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente), la zonizzazione del territorio, la classificazione di zone ed agglomerati, la valutazione della qualità dell’aria, la redazione di piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e per il mantenimento del relativo rispetto oltre che la redazione di Piani di azione.

Il DDL prevede un trasferimento di funzioni da Città Metropolitana/ Province alla Regione, secondo le modalità dettate dalla l.r. 15/2015, nonchè l’attribuzione ad ARPAL, in conformità alla legge regionale 4 agosto 2006, n.20 (art.1, comma 2), degli interventi di gestione.

Con la presente normativa si avvia un processo che si pone l’obiettivo di allineamento agli standard europei non solo attraverso una rete di misura adeguata in termini strumentali e gestionali, ma anche di integrazione della stessa con:

-  adozione ed utilizzo di sistemi modellistici;

-  valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente;

-  definizione del Piano di Azione.

La piena attuazione della norma consentirà, nel medio – lungo periodo, un contenimento della spesa pubblica attraverso una razionalizzazione dei sistemi di misura e, soprattutto, la realizzazione di un efficace strumento per l’aggiornamento del Piano di risanamento e Tutela della qualità dell’aria.

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11
Apr
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Disciplina attività estrattive e cave

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Il disegno di legge n. 44/2017, approvato dalla Giunta regionale il 17/3/2017, nasce principalmente dall’esigenza di conformare il Testo Unico in materia di attività estrattive alla sentenza della Corte Cost. n. 210 del 21 giugno 2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli dell’ultima legge di modifica, la legge regionale 6/2015. 

Con questo DDL si corregge pertanto la formulazione delle norme dichiarate illegittime, introducendo espliciti e puntuali riferimenti alla normativa statale, e in taluni casi si riscrivono interamente gli articoli, per coordinarli meglio con le leggi regionali di settore intervenute successivamente al Testo Unico, come la l.r. 32/2012, n. 32 e la l.r. 13/2014. 

Il DDL introduce quindi una diversa disciplina transitoria che individua fattispecie molto più ristrette, e in nessun caso ammette ampliamenti che oltrepassino i confini degli areali già definiti nel Piano Cave e nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico vigenti.

Il DDL, oltre ad adeguare la normativa regionale in materia di cave alle indicazioni della Corte, coglie l’occasione per inserire alcune innovazioni nella normativa stessa, in particolare in tema di procedimento autorizzativo, di ricomposizione ambientale, di riutilizzo di materiali, di cauzione a garanzia del ripristino ambientale.

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28
Mar
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Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali

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Il disegno di legge n. 43/2017, approvato dalla Giunta regionale il 24/2/2017, si propone di completare la riforma del Servizio Sanitario Ligure superando i limiti che la differenziazione e la separazione dei processi autorizzativi e delle attività di controllo e di vigilanza hanno determinato in termini di: carenze assistenziali, difformità nella valutazione dei requisiti e delle prestazioni erogate, appesantimento degli iter amministrativi; e, pertanto, si configura come parte essenziale del processo globale di riforma del sistema sanitario regionale come espressamente previsto dall’Agenda normativa del Programma di Governo.

I principali limiti dell’attuale sistema di autorizzazione e accreditamento che il DDL si propone di superare sono i seguenti:

-     carenza di manutenzione e di aggiornamento dei requisiti, di autorizzazione e di accreditamento,

-     mancanza di un’unica regia ai fini della verifica dei requisiti e dell’attività di vigilanza e controllo,

-     disomogeneità dei processi valutativi rispetto al possesso dei requisiti e delle prestazioni richieste,

-     mancata previsione di strumenti volti a promuovere la qualità dei servizi erogati,

-     inadeguatezza dei sistemi di vigilanza e sanzionatori.

In buona sostanza garantire ai cittadini la qualità e l’uniformità delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali a loro erogate.

La L.R. 17/2016 ha posto in capo ad A.Li.Sa.  la responsabilità:

a)  di sviluppare il sistema autorizzativo sanitario e di accreditamento,

b)  di effettuare controlli, ispezioni e verifiche,

c)  di esercitare la vigilanza nei confronti degli erogatori pubblici e privati accreditati.

Il DDL, conseguentemente, attribuisce ad A.Li.Sa un ruolo di garanzia nei confronti della Regione, dei Comuni e dei cittadini rispetto al possesso e mantenimento dei requisiti autorizzativi richiesti alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e rispetto alla qualità e all’appropriatezza rese agli assistiti del S.S.R. 

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14
Feb
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Valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA)

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Il disegno di legge n. 41/2016, approvato dalla Giunta regionale il 30/12/2016, è finalizzato a conseguire obiettivi di semplificazione amministrativa e normativa e ad effettuare un’azione di manutenzione sulla disciplina regionale della valutazione ambientale strategica. Le modifiche alla l.r. n. 32/2012 hanno anche la finalità di ridurre l’impatto che le norme producono sulla gestione quotidiana, in particolar modo per le aziende medie e piccole, dando luogo a procedure amministrative troppo onerose, ma pure di facilitare l’azione delle Amministrazioni Locali e dei Comuni in particolar modo.

Le modifiche alla l.r. n. 32/2012 danno alla disciplina in materia di VAS un’impostazione innovativa rispetto alla vigente normativa, passando da una concezione accentratrice talvolta svilente il ruolo delle Amministrazioni Locali, ad una decentratrice che ha l’obiettivo di valorizzare le funzioni dei Comuni, delle Province e della Città Metropolitana  nelle attività di programmazione, conferendo loro la competenza in materia di valutazione ambientale strategica relativamente ai piani, ai programmi e alle loro varianti la cui approvazione competa loro in forza di discipline settoriali.

Le modifiche proposte intendono dare diverso risalto all’istituto dell’inchiesta pubblica, stabilendo la possibilità di ricorrervi e di svolgerla in base alla disciplina che ciascuna autorità competente dovrà darsi con provvedimento amministrativo.

In tal modo si lasciano margini di autonomia alle altre Amministrazioni chiamate ad essere autorità competente con la possibilità di circoscrivere l’ambito dell’inchiesta pubblica in relazione a fattispecie tra loro assai diverse.

Il disegno di legge introduce, poi, lo strumento della Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, vale a dire “una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute e la distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione nell’ambito delle procedure correnti di valutazioni in campo ambientale”.

È importante, infatti, che il processo della VAS tenga conto fin dall’inizio, nei casi in cui possono ricorrere impatti sanitari ed ambientali, delle questioni relative alla salute, in quanto è questo il momento in cui si definiscono le politiche da mettere in atto e si dovrebbero valutare le alternative di Piano.

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14
Feb
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Soppressione del Comitato Tecnico Regionale per il territorio

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Il disegno di legge n. 40/2016approvato dalla Giunta regionale il 12/12/2016, riguarda la soppressione del Comitato Tecnico Regionale per il territorio (di seguito CTRT) previsto dalla legge regionale 6 aprile 1999, n.11. Le motivazioni che hanno indotto a proporre l’eliminazione del Comitato consistono essenzialmente: in primo luogo, nella difficoltà di gestione delle diverse Sezioni, composte da un rilevante numero di professionisti esterni (difficoltà di convocazione per concomitanti impegni, difficoltà di raggiungere il numero legale per la validità delle sedute), che determinano un inutile allungamento dei tempi dei procedimenti; in secondo luogo, nella conseguente riduzione dei costi, dato il significativo numero dei componenti esterni. Inoltre, con l’abrogazione del Comitato, si conseguirebbe una maggiore valorizzazione delle competenze e responsabilizzazione delle strutture regionali procedenti, attraverso la conferenza di servizi interna, da convocarsi a cura della struttura competente, cui verranno chiamate a partecipare le strutture regionali interessate al fine di acquisire tutti i contributi tecnici necessari per lo svolgimento dell’istruttoria.

 

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