13
Apr
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Prevenzione e trattamento gioco d'azzardo patologico

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Con il disegno di legge n. 68/2108approvato dalla Giunta regionale il 6/4/2018, si intende, attraverso la formulazione di un unico testo, rivedere in modo organico la disciplina della prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (gap) superando le due leggi regionali ( nn. 17 e 18 del 2012) ad oggi vigenti.

In particolare il presente ddl intende dettare norme finalizzate:

a) alla prevenzione e al contrasto delle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo, anche se lecito;

b)  al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto alle loro famiglie;

c)  a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio di sale da gioco e del gioco pubblico sulla sicurezza urbana, sulla viabilità e sulla quiete pubblica;

d) a contribuire alla riduzione dell’offerta di gioco contrastando, nel contempo, le forme di gioco clandestino.

Il D.D.L. , dunque, non si limita a declinare puntualmente le attività di cura e riabilitazione a favore dei soggetti affetti da GAP e le misure di supporto e sostegno ai familiari in collaborazione con le Associazioni di Auto Mutuo Aiuto che si occupano del gioco d’azzardo patologico e ad individuare  le correlate responsabilità poste in capo alle Aziende socio-sanitarie e ai Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze. L’obiettivo principale perseguito è, innanzitutto, quello di approfondire e monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo e, a tal fine, viene costituito un apposito Osservatorio le cui conoscenze e proposte sono a fondamento delle attività di prevenzione e di contrasto, fulcro e elemento caratterizzante del D.D.L.

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13
Apr
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Collegio dei revisori dei conti

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Il disegno di legge n. 67/2018, approvato dalla Giunta regionale il 30/3/2018, reca una modifica alla legge regionale 49/2012 che, agli articoli 5 e seguenti, istituisce e disciplina, in attuazione del decreto legge 138/2011, il Collegio dei revisori dei conti della Regione Liguria.

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27
Mar
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Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio (caccia)

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Il disegno di legge n. 66/2018 si prefigge di esentare i neo cacciatori dal pagamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione venatoria esclusivamente per il primo anno di esercizio della caccia successivo al rilascio dell’abilitazione conseguita a seguito di esami pubblici ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 29/1994.

Negli ultimi anni il numero dei cacciatori tesserati in Regione ha avuto un decremento sostanziale: da quasi 20.000 attivi nel 2012, sono scesi a circa 15.000 nel 2017. Tale decremento ha comportato una riduzione della presenza umana nelle zone interne boschive del territorio regionale, comportando un progressivo stato di abbandono di molte zone dell’entroterra. La presenza dei cacciatori rappresenta, infatti, da sempre un utile strumento a favore del presidio del territorio, anche in chiave di prevenzione degli incendi boschivi.

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14
Mar
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Agenda normativa 2018/2019

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Con la D.G.R. n. 87/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'Agenda normativa 2018/2019.

L’agenda normativa costituisce lo strumento - introdotto dalla Legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) – per la  programmazione dell’azione legislativa della Regione in un arco temporale biennale, che consente di definire le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell’azione normativa regionale traducendole in obiettivi operativi.

L’Agenda normativa 2018-2019 comprende le iniziative legislative più rilevanti previste per il biennio 2018 -2019 ed è stata elaborata sulla base delle informazioni pervenute dalle Direzioni e dai Dipartimenti regionali.

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20
Feb
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Tutela sanitaria delle attività sportive

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L’art. 5, comma 2, della l.r. n. 46/1984, dispone che “l’accertamento di idoneità all’attività sportiva agonistica deve essere effettuato personalmente dallo specialista all’interno di un unico presidio sanitario ovvero di un ambulatorio medico autorizzato. Lo specialista è tenuto ad operare esclusivamente presso la sede operativa precisata nell’elenco di cui al quarto comma”.

La norma impone quindi agli specialisti in medicina dello sport di esercitare l’attività presso un’unica sede per tutta la Regione Liguria.

L’obbligo posto dall’art. 5, c.2, della l.r. 46/84, conseguentemente, limita in modo sensibile la prestazione dei servizi medici dello Sport, incidendo in modo significativo sull’ampiezza e varietà dell’offerta di tale servizio. La disposizione sancita dall’articolo in questione costituisce un anacronismo normativo, precludendo la possibilità di accedere in modo capillare a servizi sanitari.

A tal proposito si osserva che la Scuola di specializzazione di Genova (consorziata con Milano e Torino) prevede in tutto tre posti e negli ultimi bandi per l’ingresso alle Scuole di specializzazione in tutta Italia i posti sono stati 31.

Prevedere limiti all’esercizio di tale attività, come l’attuale indicata norma impone, rende meno efficiente l’erogazione di questo servizio che, in oggi, interessa un numero sempre crescente di cittadini.

Il Comitato di Controllo per la Medicina dello Sport di cui all’articolo 11 è chiamato a svolgere “compiti di verifica, vigilanza e controllo di qualità sulle prestazioni e sulle attività effettuate dai medici specialisti in medicina dello sport ai fini del rilascio della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica” e a “verificare annualmente la corretta applicazione della legge, formulando osservazioni per eventuali modifiche”.

Il disegno di legge n. 61/2017, con l’abrogazione del terzo comma dell’articolo 11, rende possibile la partecipazione a tale Comitato da parte dei medici specialisti nella Medicina dello Sport. 

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