04
Lug
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Partecipazioni societarie della Regione

Inviato il in Attività istituzionale

 

Nella seduta del 27 giugno 2014 la Giunta regionale, su proposta del presidente Claudio Burlando, ha approvato il disegno di legge n. 151/2014 dal titolo “Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione” .

                La presente legge detta disposizione di riordino e riforma del sistema della partecipazioni regionali con l’obiettivo di:

1)            razionalizzare le attività ed i costi delle società partecipate;

2)            assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e adeguare la normativa regionale alle disposizioni nazionali vigenti in materia, peraltro in continua  evoluzione;

3)            semplificare il sistema delle partecipazioni della Regione e del settore regionale allargato.

In relazione all’obiettivo 1) vengono ripresi i principi, già inseriti nel 2012, nell’articolo 8 della legge regionale 48/2012 che aveva lo scopo di dare immediata attuazione alle disposizioni della L.174/2012 e del D.L. n.95/2012 in base ai quali la Regione può costituire o mantenere la partecipazione in società private, prevedendo la dismissione della partecipazione a società non aventi i requisiti richiesti.

Per mantenere sempre aggiornata la situazione viene previsto che annualmente la Giunta regionale verifichi le partecipazioni azionarie  dismettendo quelle che non abbiano più le caratteristiche previste dalla legge.

In relazione all’obiettivo 2) vengono disciplinati, richiamando il rispetto della vigente normativa nazionale:

a)            la composizione degli organi;

b)           le modalità di reclutamento del personale;

c)            le limitazioni e gli obblighi da rispettare nell’assunzione e nel trattamento del personale;

d)           le azioni da avviare nell’eventualità di società in perdita.

In questo modo si adegua la normativa regionale alle disposizioni da ultimo inserite nei commi 550 e seguenti della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e già modificate con il d.l.66/2014. In considerazione delle frequenti modifiche della normativa nazionale di riferimento si è scelto come tecnica legislativa di fare un rinvio aperto alla normativa nazionale vigente in modo da evitare la necessità di continui adeguamenti della normativa regionale.

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03
Lug
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Modifiche al Testo Unico in materia di sport

Inviato il in Turismo, Cultura e Sport

 

Nella seduta del 20 giugno 2014 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Matteo Rossi, ha approvato il disegno di legge n. 150/2014 dal titolo “Modifiche ed integrazioni  alla legge regionale 7 ottobre  2009, n.40 Testo unico della normativa in materia di sport”.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di modificare, adeguandolo alle più recenti interpretazioni in materia, il contenuto degli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale n. 40/2009 “Testo unico della normativa in materia di sport “che, come noto, ha recepito una norma nazionale ( legge 27 dicembre 2002, n. 289)  che testualmente recita: “ Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”.

A tale proposito, viene introdotta la differenza tra impianto sportivo a rilevanza economica ed impianto sportivo privo di rilevanza economica, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 113 e 113 – bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ( che disciplinano, rispettivamente, le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ) e da recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato.

Occorre poi ricordare che, per i servizi aventi rilevanza economica, trovano applicazione le norme contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 ( Codice dei contratti pubblici ) e quindi l’ente locale che intende affidare a terzi la gestione di un impianto sportivo di rilevanza economica deve seguire la specifica procedura dell’evidenza pubblica, salvo il ricorso alla cosiddetta gestione “in house”, come previsto dall’articolo 15, comma 3, del D.L. 135/2009, convertito in legge n. 166/2009.

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03
Lug
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Modifiche alla Legge finanziaria 2014 e altre disposizioni

Inviato il in Attività istituzionale

 

Nella seduta del 20 giugno 2014 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Sergio Rossetti, ha approvato il disegno di legge n. 149/2014 dal titolo “Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n.41 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2014) e altre disposizioni finanziarie”. ( vedi legge regionale n. 41/2013 )

La Regione finanzia un fondo speciale di 2 milioni di euro, di parte corrente, destinati al settore dello Sport per il finanziamento di un disegno di legge rivolto alla promozione ed organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo nell’ambito dell’organizzazione delle iniziative collaterali in occasione di Milano Expo 2015.

Il DDL introduce una modifica alla legge regionale n. 66/1994 “Tasse sulle concessioni regionali”

Durante l’approvazione della legge regionale n. 8/2014 “Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico”, è stato introdotto un emendamento che istituisce i titoli abilitativi di tipo E, ossia  “permessi temporanei di pesca” di durata inferiore ad un anno; tale modifica sarebbe finalizzata a consentire un potenziale afflusso anche di pescatori occasionali, con conseguente maggiore fruizione del territorio rurale e contestuale sensibile beneficio delle attività ricettive e turistiche dell’entroterra.

Tale nuovo titolo abilitativo all’esercizio della pesca soggiace, al pari degli altri, al versamento delle tasse sulle concessioni regionali.

La modifica alla disciplina  delle tasse sulle concessioni regionali, introdotta del DDL in discussione, è finalizzata quindi a introdurre le specifiche quantificazioni di tassa, riferite alle diverse tipologie articolate per durata: 5,00 €uro per il permesso di durata giornaliera; 8,00 €uro per quello di durata di tre giorni; 13,00 €uro per la durata di una settimana.

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03
Lug
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Rete escursionistica della Liguria

Inviato il in Ambiente

 

Nella seduta del 20 giugno 2014 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Renata Briano, ha approvato il disegno di legge n. 148/2014 dal titolo “Rete escursionistica della Liguria” .

La Liguria ha ereditato dalla sua storia un’estesissima rete di itinerari pedonali, principalmente sentieri e mulattiere,  che costituisce contemporaneamente risorsa per l’offerta turistica ed infrastruttura per il presidio del territorio.  Un patrimonio che ci aiuta a conservare la memoria (basti pensare agli antichi nuclei rurali raggiungibili solo a piedi o alle antiche vie romane e medievali) e costituisce il sistema linfatico per il monitoraggio, la manutenzione e la fruizione delle aree rurali, del sistema delle aree protette e della più recente Rete Natura 2000. 

Già nei primi anni ’90  la Regione, per  valorizzare tale risorsa,  ha esordito legiferando in merito all’Alta Via dei Monti Liguri (l.r.25 gennaio 1993, n.5 “Individuazione dell’itinerario escursionistico denominato “Alta Via del Monti liguri e disciplina delle relative attrezzature”) con un progetto lungimirante volto all’individuazione e realizzazione di un itinerario a lunga percorrenza, progetto che oggi verrebbe definito “ultra-trail”. ( vedi legge regionale n. 5/1993 )

  A compimento di tale provvedimento legislativo è intervenuta la legge regionale 16 giugno 2009,  n.24 denominata  “Rete di fruizione escursionistica della Liguria”, assunta ad esempio da molte regioni italiane , che include l’Alta Via nel Sistema più generale della Rete escursionistica regionale, della quale l’itinerario di spartiacque costituisce asse portante.

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03
Lug
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Semplificazioni in materia di commercio e attività estrattive

Inviato il in Sviluppo Economico

 

Nella seduta del 13 giugno 2014 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Renzo Guccinelli, ha approvato il disegno di legge n. 147/2014 dal titolo “Modifiche alle leggi regionali 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e 5 aprile 2012, n. 12 ( Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattivi) e ss.mm.”.

Il presente disegno di legge reca alcune  modifiche a due Testi Unici in materia di attività produttive: il T.U.  in materia di Commercio di cui alla legge regionale n. 1/2007 e s.m. e il T.U. in materia di attività estrattive di cui alla legge regionale n. 12/2012 e s.m.

Si tratta di modifiche per lo più finalizzate a semplificare le procedure attualmente vigenti,  anche per una necessità di adeguamento, per quanto concerne il commercio, alla normativa statale sopravvenuta.

Con il presente disegno di legge si ritiene opportuno:

-              modificare alcuni articoli recanti la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande contenute al Capo VI della L.R. n.1/2007 in quanto necessario adeguarli alla normativa statale contenuta nel Decreto legislativo n.59/2010 e s.m. ( vedi D.lgs. n.147/2012) emanato in attuazione Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno più nota come Direttiva “Bolkestein” e successive Circolari ministeriali esplicative;

-              modificare alcuni articoli relativi alla disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa in linea con la fase che da tempo la Regione Liguria ha intrapreso relativa allo snellimento e semplificazione amministrativa dei propri procedimenti relativi all’esercizio delle attività commerciali e in considerazione del fatto che è in atto un lavoro congiunto Ministero sviluppo economico e gruppo interregionale ristretto ( Liguria, Emilia, Toscana, Piemonte) in rappresentanza del Coordinamento interregionale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome al fine di omogeneizzare la regolamentazione a livello nazionale dei titoli abilitativi in materia di esercizio delle attività commerciali nel rispetto delle autonomie regionali e con l’obiettivo di contemperare la competenza esclusiva in materia di commercio delle Regioni con quella parimenti esclusiva in materia di tutela della concorrenza del Governo ( sostituzione dell'articolo 18 con la SCIA senza asseverazione per gli esercizi di vicinato e la semplice comunicazione per la Cessazione di attività con la sostituzione dell'art. 137).

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