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Ott

Interventi urgenti per eventi metereologici

Inviato il in Ambiente, Territorio e Infrastrutture

 

Nella seduta del 3 ottobre 2014 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Renzo Guccinelli, ha approvato il disegno di legge n. 158/2014 dal titolo “Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 ( Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi metereologici verificatesi nei mesi di dicembre 2009, gennaio – ottobre 2010, e nel corso degli anni 2011, 2012, 2013”.

In questi ultimi anni purtroppo il territorio della nostra regione è stato più volte colpito da eventi atmosferici di una certa gravità, che hanno provocato seri danni, tra gli altri, alle imprese liguri.

Dopo le alluvioni degli anni scorsi, anche quest’anno abbiamo assistito ad altri eventi metereologici avversi che hanno interessato la costa ligure, danneggiando le aziende ivi localizzate, specie quelle turistiche.

Il presente disegno di legge (DDL) nasce dunque dalla necessità di sostenere tali aziende, favorendo le condizioni di continuità o di ripresa dell’attività imprenditoriale.

A tal fine si prevede l’utilizzo del Fondo di cui alla legge regionale n. 1/2010 e s.m., istituito inizialmente per fronteggiare gli eventi di emergenza nazionale accaduti nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010 (ad essi infatti si riferisce la dotazione iniziale del fondo), ma poi utilizzato anche in caso di eventi emergenziali di rilevanza regionale, in virtù dell’articolo 2-bis della legge, attualmente vigente.

Pertanto il predetto Fondo risulta finalizzato ad aiutare le imprese liguri danneggiate da eventi metereologici eccezionali, a condizione che per tali eventi sia stato dichiarato lo stato di emergenza da parte del Governo, in quanto rientranti negli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 225/1992 e s.m., ovvero si tratti di eventi emergenziali di rilevanza regionale, in quanto rientranti nella lettera b) del suddetto comma.

Con riguardo agli eventi atmosferici accaduti nel corso del 2014, essi sono stati riconosciuti dalla Giunta regionale come eventi emergenziali di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 9/2000 e s.m., fatta salva l’eventuale successiva dichiarazione dello stato di emergenza.

Risulta pertanto possibile estendere alle imprese danneggiate da tali eventi gli strumenti agevolativi di cui alla l.r. 1/2010 e s.m.

 E’ questo lo scopo principale perseguito dal presente DDL, il quale prevede, per la copertura finanziaria degli interventi destinati alle imprese danneggiate dagli ultimi eventi, l’utilizzo delle risorse ancora disponibili giacenti sul Fondo di cui alla l.r. 1/2010.

Il DDL apporta poi alcuni aggiustamenti alla l.r. 1/2010.

Si eliminano dal titolo della legge e da altri punti alcuni riferimenti ai periodi esatti in cui si sono verificati gli eventi atmosferici eccezionali, limitando all’essenziale l’individuazione, senz’altro necessaria, di tali eventi. Questo per evitare che ad ogni nuovo evento meteorologico si debba ritoccare la legge in più parti.

A seguito delle modifiche introdotte col presente DDL, l’individuazione puntuale degli eventi atmosferici in relazione ai quali opera la legge comparirà solo in 2 punti:

•             il comma 1 dell’articolo 2 della legge, per quanto riguarda l’individuazione degli eventi di rilevanza nazionale;

•             il comma 1 dell’articolo 2-bis, per quanto riguarda l’individuazione degli eventi di rilevanza regionale.

Si stabilisce poi che gli interventi agevolativi previsti dalla legge siano concedibili a tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, in quanto, trattandosi di interventi pubblici diretti a fronteggiare le conseguenze dannose causate dal verificarsi di eventi naturali eccezionali, non appare giustificata l’esclusione a priori delle grandi imprese.

Resta comunque possibile, con le modalità attuative, inserire criteri selettivi o prioritari, anche basati sulla dimensione delle imprese, in considerazione delle circostanze concrete.

In ogni caso le modalità attuative saranno in linea con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

Il DDL introduce poi alcune modifiche dirette a distinguere in modo più netto - in armonia con quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di protezione civile, come modificata dal DL 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 100/2012 - le due tipologie di eventi eccezionali che costituiscono il presupposto per l’attuazione degli interventi agevolativi, separando in due articoli la disciplina dei suddetti interventi: nel caso di emergenza nazionale, infatti, la disciplina degli interventi è contenuta nell’articolo 2 della l.r. 1/2010, mentre nel caso di emergenza regionale la disciplina è ora interamente contenuta nell’articolo 2-bis della legge medesima.

Benché la disciplina degli interventi sia in sostanza la stessa, la legge risulta ora più chiara con riguardo all’individuazione dei presupposti per l’operatività del Fondo di cui all’articolo 1 della legge, il quale è utilizzabile per fronteggiare entrambi i tipi di emergenza.

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