21
Lug

Testo unico turismo, strutture turistiche e imprese

Inviato il in Turismo, Cultura e Sport

Nella seduta del 4 luglio 2014 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Angelo Berlangeri, ha approvato il disegno di legge n. 152/2014 ( parte 1° artt. 1 - 19 ) dal titolo “Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche”  (   disegno di legge n. 152/2014 parte 2° artt. 20 - 71 ).

A sei anni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 2/2008 “Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari” si rende indispensabile rinnovare tale disciplina al fine di renderla più aderente alle esigenze del mercato e nell’ottica di semplificazione della normativa, pur confermando l’impianto legislativo esistente da un punto di vista della sua strutturazione.

Si è comunque optato per la sostituzione della l.r. 2/2008, anziché procedere alla sua modificazione e integrazione, per consentire la maggiore e immediata leggibilità del testo.

Di seguito vengono illustrate solo alcune tra le principali innovazioni rispetto al testo vigente rinviando ogni ulteriore variazione al testo completo del disegno di legge ( vedi “disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale”):

La prima e importante novità riguarda la definizione all’articolo 1 dell’elenco delle tipologie di offerta turistica, ricettiva e balneare che sono gestite in forma imprenditoriale, dalle imprese turistiche ovvero da enti o da associazioni.

Tale elenco registra una nuova tipologia di impresa turistica “i marina resort” disciplinata all’articolo 28.

Per completezza alle tipologie di imprese turistiche balneari e ai centri di immersione si aggiungono i parchi divertimento permanenti, le agenzia di viaggio e turismo, nonché le ulteriori imprese definite dalla Giunta regionale che esercitano prevalentemente attività economiche organizzate per la produzione e commercializzazione e la gestione di prodotti e servizi turistici.

Sono previste, tuttavia, due possibili deroghe alla gestione in forma imprenditoriale contenute al comma 2, laddove è disposto che i bed& breakfast e gli affittacamere dotati di non più di 4 camere possano essere gestiti in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale saltuario sulla base della vigente normativa fiscale nazionale. Il ddl non entra nel merito dei parametri (giornate di apertura, fatturato, utilizzo di siti Internet, ecc..) in relazione ai quali la gestione possa essere configurata in forma imprenditoriale piuttosto che occasionale e saltuaria. La Regione, infatti, non ha la competenza in materia di normativa fiscale e pertanto non può disciplinare tali aspetti che sono di competenza statale (Agenzia delle Entrate).

La modifica introdotta si è resa necessaria al fine di pervenire ad una disposizione normativa più chiara ed evitare le pesanti problematiche verificatasi a seguito di accertamenti effettuati congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps.

Il comma 3 definisce gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico come altre tipologie di alloggio turistico precisando che non sono strutture ricettive e non costituiscono attività imprenditoriale in quanto si configurano quali locazioni di unità di civile abitazione da parte dei proprietari a favore di turisti.

Ultima modifica il
URL di riferimento per questo blog.

Commenti

  • Nessun commento ancora fatto. Sii il primo a inserire un commento

Lascia il tuo commento

Ospite Giovedì, 18 Aprile 2024

Informazioni aggiuntive