17
Nov

Modifiche al Testo Unico attività estrattive

Inviato il in Sviluppo Economico

 

Nella seduta del 6 novembre 2014 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Renzo Guccinelli, ha approvato il disegno di legge n. 160/2014  dal titolo “Modifiche alla legge regionale n. 12/2012 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva), legge regionale n. 18/1999 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), legge regionale n. 20/2006 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure) e legge regionale n. 45/1982 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e ss.mm.ii.”.

A circa 2 anni di distanza dall’entrata in vigore del Testo Unico sull’attività estrattiva, la Regione procede ad un esame complessivo dei suoi impatti e decide, col presente disegno di legge, di attuare una rivisitazione della disciplina, al fine di apportare gli opportuni adeguamenti.

Già alcune modifiche legislative erano state attuate, in maniera sporadica, con la legge regionale n. 31/2012, legge regionale n. 50/2012 e legge regionale n. 19/2013, ora si interviene in modo più organico e strutturale, al fine di assicurare coerenza e funzionalità a tutto l’impianto normativo.

Quasi tutte le norme del testo unico vengono ritoccate, in diversi casi si tratta di modifiche di carattere formale, in altri casi si interviene in modo più sostanziale per cambiare o integrare la disciplina attualmente vigente.

 Le modifiche più rilevanti riguardano:

 

 

  • la previsione di elementi di flessibilità nel Piano cave vigente;
  • la revisione e la semplificazione della procedura autorizzativa, specie quella di approvazione delle varianti ai programmi di coltivazione, tramite la previsione di margini di flessibilità dell’autorizzazione paesaggistica;
  • la riorganizzazione delle funzioni di vigilanza in materia estrattiva, che vengono suddivise in modo chiaro tra AA.SS.LL., ARPAL e Regione;
  • la definizione chiara, in un’ottica di collaborazione e di trasparenza, degli obblighi e degli adempimenti che sono posti a carico degli esercenti, quali ad esempio le comunicazioni che essi devono effettuare agli organi competenti qualora intendano sospendere temporaneamente l’attività o cessarla anticipatamente, i dati che essi devono fornire sull’andamento della loro attività, anche ai fini della determinazione dei contributi di estrazione che essi sono tenuti a versare;
  • l’individuazione puntuale dei casi in cui la Regione può procedere alla decadenza dell’autorizzazione e la definizione dei poteri di intervento pubblico al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone o per l’ambiente;
  • una disciplina più chiara riguardante la cauzione che il cavatore deve prestare a garanzia della sistemazione ambientale finale del sito;
  • infine la risoluzione di peculiari problematiche, in particolare quella relativa alla sorte delle cave sottoposte al regime normativo di trasformazione (TRZ) e quella relativa alla regimazione idraulica dei corsi d’acqua talvolta presenti nelle cave.
Ultima modifica il
Taggati su: cave
URL di riferimento per questo blog.

Commenti

  • Nessun commento ancora fatto. Sii il primo a inserire un commento

Lascia il tuo commento

Ospite Venerdì, 29 Marzo 2024

Informazioni aggiuntive