17
Lug

Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

Inviato il in Generale

Al fine di promuovere i diritti e le libertà fondamentali, il disegno di legge n. 123/2020 introduce misure a garanzia della parità di accesso alle cariche elettive tra donne e uomini. A seguito delle modifiche introdotte con Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ), l’articolo 117 Cost. prevede che “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”. La legge 15 febbraio 2016, n. 20 ha introdotto, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni a statuto ordinario sono tenute a disciplinare autonomamente il proprio sistema elettorale, l’adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive. Nello specifico, al fine di garantire un’adeguata rappresentanza di entrambi i sessi le liste concorrenti di candidati devono essere formate in modo tale che in ciascuna lista i candidati del medesimo sesso non eccedano il 60% del totale. Inoltre, in caso di liste che prevedano l’espressione di preferenze, deve essere consentita la possibilità per l’elettore di esprimere almeno due voti di preferenza di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso, mentre in caso di liste che non prevedano l’espressione di preferenze deve essere garantita l’alternanza di genere tra i candidati. Il presente disegno di legge, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, prevede che, nelle liste provinciali concorrenti di cui all’art. 1, comma 2, della l. 23 febbraio 1995 n. 43 i candidati del medesimo sesso non possano eccedere il 60% del totale nonché la possibilità per l’elettore esprimere fino a due voti di preferenza per candidati appartenenti alla stessa lista. In caso di espressione di due preferenze, le stesse devono essere espresse a favore di candidati di sesso diverso. Il limite del 60% dei candidati del medesimo sesso è altresì disposto per la formazione delle liste regionali concorrenti di cui all’art. 1, comma 3, della l. 43/1995 prevedendo l’alternanza tra candidati di sesso diverso.

 

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