09
Ago

Esercizio delle professioni turistiche

Inviato il in Generale

Disegno di legge n. 103/2019. La disciplina delle attività inerenti l’esercizio delle professioni turistiche è normata dalla legge regionale n. 44 del 23 dicembre 1999 “Norme per l’esercizio delle professioni turistiche”. La legge 6 agosto 2013, n. 97 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013” stabilisce al comma 1 dell’articolo.3 che l’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. In conseguenza di quanto sopra, si è reso necessario modificare la l.r. n.44/1999 aggiungendo all’articolo 4 il comma 1bis che riporta quanto previsto dalla suindicata legge nazionale. Si rammenta inoltre la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” che, contenendo la ridefinizione di numerose funzioni delegate dalle Regioni anche in materia di turismo e di professioni turistiche,  ha ovviamente portato alla modifica degli articoli della l.r.44/1999 nella parte in cui vedeva la Provincia come ente delegato a determinate funzioni. In conseguenza di quanto sopra, si è reso necessario modificare la l.r. n.44/1999 abrogando il 3 comma dell’articolo 4 in quanto prevede condizioni per l’esercizio dell’attività professionale non più in linea con quanto previsto dalle nuove disposizioni comunitari, nazionali e regionali.

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