20
Ott

Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici

Inviato il in Generale

L'art. 9 della legge 115/2015 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014” introduce, per le Agenzie di viaggio e turismo, l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa o garanzia bancaria, anche nella forma di adesione ad un fondo di garanzia per l’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti. Si rende pertanto necessario modificare, con il disegno di legge n. 56/2017, la legge regionale  n. 7/2014 “Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici”, inserendo l’obbligo di stipula della polizza assicurativa o della garanzia bancaria.

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