17
Lug
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Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio

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Con il disegno di legge n. 124/2020 si provvede al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 c. 1 lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., a seguito della ricognizione effettuata dal Settore Bilancio e Ragioneria, come previsto dalla D.G.R n. 627 del 3 agosto 2018 ad oggetto “D.lgs 118/2011 art. 73 –Riconoscimento dei debiti fuori bilancio – approvazione procedura interna per riconoscimento”.

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17
Lug
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Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

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Al fine di promuovere i diritti e le libertà fondamentali, il disegno di legge n. 123/2020 introduce misure a garanzia della parità di accesso alle cariche elettive tra donne e uomini. A seguito delle modifiche introdotte con Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ), l’articolo 117 Cost. prevede che “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”. La legge 15 febbraio 2016, n. 20 ha introdotto, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni a statuto ordinario sono tenute a disciplinare autonomamente il proprio sistema elettorale, l’adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive. Nello specifico, al fine di garantire un’adeguata rappresentanza di entrambi i sessi le liste concorrenti di candidati devono essere formate in modo tale che in ciascuna lista i candidati del medesimo sesso non eccedano il 60% del totale. Inoltre, in caso di liste che prevedano l’espressione di preferenze, deve essere consentita la possibilità per l’elettore di esprimere almeno due voti di preferenza di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso, mentre in caso di liste che non prevedano l’espressione di preferenze deve essere garantita l’alternanza di genere tra i candidati. Il presente disegno di legge, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, prevede che, nelle liste provinciali concorrenti di cui all’art. 1, comma 2, della l. 23 febbraio 1995 n. 43 i candidati del medesimo sesso non possano eccedere il 60% del totale nonché la possibilità per l’elettore esprimere fino a due voti di preferenza per candidati appartenenti alla stessa lista. In caso di espressione di due preferenze, le stesse devono essere espresse a favore di candidati di sesso diverso. Il limite del 60% dei candidati del medesimo sesso è altresì disposto per la formazione delle liste regionali concorrenti di cui all’art. 1, comma 3, della l. 43/1995 prevedendo l’alternanza tra candidati di sesso diverso.

 

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17
Lug
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Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020 - 2022

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Con il disegno di legge n. 122/2020 si adempie agli obblighi di legge previsti dall’art.50 del D.Lgs. 118/2011 secondo il quale la regione, entro il 31 luglio, approva con legge l’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. 

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17
Lug
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Differimento termini in materia urbanistica

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Con il disegno di legge n. 121/2020 viene disposta la proroga del termine per l’operatività delle limitazioni all’attività edilizia nelle zone soggette a vincolo paesaggistico previste per i comuni che non abbiano ancora provveduto all’adozione del piano urbanistico comunale (PUC) ai sensi della l.r. 4 settembre 1997, n. 36 e s.m. (Legge urbanistica regionale). In particolare tale termine, attualmente stabilito al 31 dicembre 2020 , viene differito al 31 dicembre 2022 in considerazione dell’elevato numero di comuni potenzialmente interessati dalle indicate limitazioni all’attività edilizia (131) e delle conseguenti ricadute dalle stesse derivanti.

La particolare estensione delle aree soggette a vincoli paesaggistici presenti sul territorio regionale, nonché le difficoltà operative riscontrabili presso molti comuni in ragione dell’attuale situazione emergenziale rende infatti altamente difficoltosa l’attività necessaria per l’adozione del PUC nel rispetto del termine oggi previsto.

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17
Lug
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Sospensione temporanea della presentazione di domande per Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali

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La diffusione del virus Covid-19 ha costretto il legislatore ad emanare una serie di atti legislativi finalizzati al contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, i quali hanno sospeso la maggior parte delle attività commerciali nel nostro Paese per un periodo di oltre due mesi, con ricadute pesantissime dal punto di vista economico. I provvedimenti normativi che si sono susseguiti nel tempo hanno in particolare sospeso le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Il sistema commerciale e produttivo ligure, già provato dalla preesistente di crisi economica a livello internazionale, nonché da una situazione di crisi infrastrutturale senza precedenti, ha subito un ulteriore collasso, soprattutto a livello di piccole e micro.

In questo momento di estrema difficoltà, e sulla base della richiesta avanzata in tal senso dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio del dettaglio che rappresentano i piccoli esercenti con nota del 21 maggio 2020, il disegno di legge n. 120/2020 stabilisce la sospensione temporanea della presentazione di domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali, per un periodo di tempo limitato e, specificatamente, fino al 31 dicembre 2020.

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